La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici è regolata dalla legge 335 dell’anno 1995 dell’articolo 2 comma 12.
In effetti la legge prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui il dipendente, per cause di infermità non dipendenti da causa di servizio, è costretto alla cessazione del servizio. Inoltre, il dipendente si deve trovare nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La pensione di inabilità spetta a tutti i dipendenti pubblici iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria).
Una Lettrice ci chiede di “affrontare il pensionamento anticipato in base alla legge 335 del 95”. Analizziamo chi può chiedere questo trattamento e come fare domanda.
Pensione di inabilità (legge 335/1995)
La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Questa prestazione è considerata vitalizia in quanto termina con la morte del pensionato. Inoltre, è una prestazione reversibile in favore ai superstiti aventi diritto. La pensione di inabilità decorre, quando la domanda è presentata dopo la risoluzione del contratto di lavoro, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Bonus o anzianità convenzionale
Ai sensi dell’articolo 2 comma 12, la legge 335/1995 attribuisce al richiedente un bonus o una anzianità convenzionale. In effetti, il bonus consiste come se il lavoratore avesse lavorato fino al compimento del sessantesimo anno di età e oppure fino a quando al quarantesimo anno di servizio.
Posso inoltrare domanda per la pensione di inabilità, secondo la legge del 8 agosto 1995, numero 335, a sensi dell’articolo 2 comma 12, i lavoratori che si trovano le seguenti condizioni:
a) anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 anni nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; alla formazione dell’anzianità contributiva concorrono anche eventuali contributi riscattati o ricongiunti presso l’INPS;
b) nel caso in cui la risoluzione del contratto di lavoro infermità non dipenda da causa di servizio;
c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorative conseguente alla infermità non dipendente da causa di servizio.
Pensione di inabilità incompatibile con il lavoro autonomo
La pensione di inabilità è incompatibile con il lavoro con il lavoro autonomo sia prestato in Italia sia all’Estero. Inoltre, la prestazione è revocata nel caso le condizioni venissero meno.
Come fare domanda?
Per fare domanda il dipendente che ha i requisiti sopra riportati, deve presentare formale richiesta all’amministrazione presso la quale presta l’attività lavorativa. La domanda deve essere presentata secondo lo schema contenuto all’allegato 1 della circolare INPDAP numero 57 del 24 ottobre 1997. All’istanza deve essere allegato il certificato che specifica l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi mansione lavorativa.
L’istanza segue una particolare iter amministrativo – sanitario che deve verificare lo stato di inabilità.
Per l’accertamento del diritto alla pensione di inabilità, l’ Ente di appartenenza a cui il dipendente fa capo, deve inviare necessariamente il verbale di visita medico collegiale che attesti lo stato di inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità. Inoltre, la domanda per la liquidazione della pensione di inabilità, disciplinata dalla legge 335/1995, si presenta on-line attraverso il sito dell’ INPS.
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