La pensione di reversibilità è una prestazione erogata ai familiari dei superstiti a seguito della morte del lavoratore o pensionato.
Se non si hanno i requisiti per accedere alla pensione di reversibilità è possibile ottenere un’indennità una tantum, chiamata indennità per morte.
Una Lettrice ci ha posto la seguente domanda: “Sono vedova da circa un anno e mio marito ha lavorato per quindici anni come dipendenti e poi, è passato ad un’attività di artigiano. Sono andata al Patronato per chiedere se mi spettava la pensione di reversibilità, mi hanno detto che non ho diritto, perché mio marito non ha versato gli ultimi cinque anni come lavoro dipendente. È vero questo?”
Pensione di reversibilità e una tantum: due prestazione distinti erogate dall’INPS
In effetti, se suo marito avesse versato quindici anni di contributi sommando i periodi da dipendente e artigiano, lei avrebbe diritto alla pensione di reversibilità. La Riforma Amato, non si applica alla pensione dei superstiti, che eleva il requisito contributivo di quindici anni a venti anni di versamenti. La pensione di reversibilità, la potrebbe chiedere anche se suo marito avesse versato cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati negli ultimi cinque anni prima della data della morte.
Tuttavia, se i conteggi da lei esposti nel quesito sono errati, e suo marito non ha maturato nessuno dei requisiti sopra esposti, allora le spetterebbe l’indennità per morte, erogata una tantum. Questa indennità è determinata in base ai contributi versati, a condizione che il deceduto abbia maturato, nei cinque anni precedenti la data della morte, almeno 52 settimane di contributi.
Le consiglio di verificare tramite il Patronato l’estratto conto contributivo e verificare le date della maturazione dei requisiti richiesti per la pensione di reversibilità.

