Chi vuole usare la NASpI anticipata per avviare un’attività autonoma, aprire una ditta individuale o entrare in una cooperativa dovrà fare i conti con nuove regole che modificano tempi e modalità di pagamento.
Dal 2026 l’INPS non liquida più l’intera indennità in un’unica soluzione: il contributo viene diviso in due tranche e il saldo finale dipende dal mantenimento di precise condizioni. Le nuove istruzioni operative cambiano concretamente la gestione della liquidità iniziale per chi punta sull’autoimprenditorialità.
L’anticipo della NASpI rappresenta da anni uno degli strumenti più utilizzati da chi perde il lavoro e decide di reinvestire l’indennità di disoccupazione per costruire un’attività autonoma. Professionisti, lavoratori autonomi, aspiranti imprenditori e soci di cooperative hanno spesso utilizzato questa misura come leva finanziaria iniziale per sostenere aperture di Partita IVA, acquisto di strumenti di lavoro e spese di avvio.
Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, però, il meccanismo cambia in modo significativo. Le nuove istruzioni pubblicate dall’INPS attraverso il messaggio n. 1215 del 7 aprile introducono infatti una struttura di pagamento completamente diversa rispetto al passato.
Il vecchio sistema dell’erogazione immediata in unica soluzione lascia spazio a un modello frazionato che collega il saldo finale alla permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda. Questo aspetto incide direttamente sulla pianificazione economica di chi apre un’attività e conta sulla liquidità della NASpI per sostenere investimenti iniziali, spese operative e gestione della fase di avvio.
Le nuove regole coinvolgono anche aspetti spesso trascurati, come la compatibilità con il lavoro subordinato, il rapporto con la pensione diretta e il diritto di opzione per chi presenta domanda di assegno ordinario di invalidità.
NASpI anticipata 2026: chi può richiederla per aprire attività autonoma o impresa
La NASpI anticipata continua a spettare ai beneficiari dell’indennità di disoccupazione che intendono utilizzare l’importo residuo per avviare un’attività lavorativa autonoma, aprire una ditta individuale oppure sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Prima di presentare la domanda di anticipazione resta però fondamentale verificare il possesso dei requisiti previsti per la NASpI 2026, perché il diritto all’incentivo dipende direttamente dal riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.
La normativa considera attività autonoma l’esercizio di arti o professioni con iscrizione a un regime assicurativo diverso da quello dei lavoratori dipendenti, con o senza Partita IVA.
L’anticipo può essere richiesto anche da chi aveva già avviato un’attività autonoma durante il precedente rapporto di lavoro subordinato che ha generato il diritto alla NASpI, purché l’attività venga sviluppata a tempo pieno.
Domanda NASpI anticipata: scadenza dei 30 giorni e modalità di invio
La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività autonoma o imprenditoriale. Quando invece l’attività risultava già aperta durante il rapporto di lavoro cessato, il termine decorre dalla presentazione della domanda di NASpI.
La richiesta si trasmette esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online dedicato sul sito dell’INPS. Il lavoratore può procedere autonomamente oppure utilizzare il supporto dei patronati e del Contact Center Multicanale.
Alla domanda occorre allegare la documentazione che dimostra l’effettivo avvio dell’attività. Nei casi consentiti è possibile utilizzare anche un’autocertificazione.
Dal 2026 la NASpI anticipata viene pagata in due rate
La vera novità introdotta dalla Manovra 2026 riguarda le modalità di pagamento dell’anticipo NASpI. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026, l’importo non viene più erogato interamente all’inizio ma suddiviso in due tranche distinte.
La prima rata corrisponde al 70% dell’importo complessivo spettante e viene liquidata nella fase iniziale della domanda di anticipazione.
La seconda rata, pari al restante 30%, arriva invece soltanto al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla domanda, dopo le verifiche effettuate dall’INPS.
Questo cambiamento modifica profondamente la gestione della liquidità iniziale. Chi avvia un’attività con costi elevati, investimenti immediati o necessità operative importanti non riceverà più subito l’intero importo disponibile.
Resta inoltre confermato che il periodo coperto dalla NASpI anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa.
Quando l’INPS blocca il pagamento della seconda rata
L’INPS eroga il saldo finale soltanto dopo avere verificato che il beneficiario non abbia avviato un nuovo rapporto di lavoro subordinato e non sia diventato titolare di pensione diretta.
Fa eccezione il rapporto subordinato instaurato con la cooperativa per la quale il lavoratore ha sottoscritto la quota di capitale sociale. Se dopo il pagamento del primo 70% interviene una delle cause ostative previste dalla normativa, il residuo 30% non viene riconosciuto.
Le conseguenze possono essere ancora più pesanti. Nei casi di nuova occupazione subordinata oppure di accesso alla pensione diretta, il beneficiario deve restituire anche l’intera anticipazione già percepita.
Assegno ordinario di invalidità: cosa succede alla NASpI anticipata
Le istruzioni INPS chiariscono anche il rapporto tra NASpI anticipata e assegno ordinario di invalidità.
Quando il beneficiario presenta domanda di assegno ordinario di invalidità dopo avere ricevuto la prima tranche della NASpI anticipata, deve scegliere quale prestazione mantenere.
Se opta per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata della NASpI non viene pagata.
Se invece sceglie di mantenere la NASpI anticipata, l’INPS eroga anche il restante 30%, mentre il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità resta sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza della NASpI.
La disciplina 2026 introduce quindi controlli più rigidi e collega il saldo finale alla continuità delle condizioni dichiarate nella domanda iniziale, con effetti immediati su lavoro subordinato, pensione diretta e prestazioni incompatibili.

