Congedo straordinario di 2 anni per legge 104: si può ottenere solo con il domicilio?

Vorrei chiedere un’informazione: se richiedo il congedo straordinario per un paio di mesi per assistere mia mamma, che ha avuto un’emorragia cerebrale, devo necessariamente cambiare la residenza o è sufficiente spostare solo il domicilio?

Mia mamma è già in possesso del riconoscimento ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3. Un’altra domanda: se in casa con mia mamma vive anche mio padre, il congedo potrebbe non essermi concesso? (Mio padre ha 77 anni ed è affetto da leucemia cronica indolente, ma non ha documenti che attestino l’invalidità) Grazie.

Congedo straordinario di 2 anni: requisito di convivenza e diritto di priorità

La risposta è negativa, non è possibile ottenere il congedo straordinario di due anni per assistere un familiare disabile con il domicilio. Un requisito indispensabile è la convivenza con la persona che si assiste, in alternativa è possibile la coabitazione (stesso stabile e stesso numero civico, ma in appartamento diverso) e la dimora temporanea.

Per la dimora temporanea è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del Comune. La dimora temporanea ha una validità per solo dodici mesi.

Il domicilio non equivale alla residenza, pertanto, ai fini del congedo straordinario dal lavoro di due anni per assistere un familiare disabile.

In risposta al secondo quesito, un altro aspetto da considerare per poter accedere al congedo straordinario è l’ordine di priorità, come ribadito dalla Circolare INPS numero 122 del 27 ottobre 2022.

Il congedo spetta al:

  1. coniuge, convivente di fatto, parte dell’unione civile convivente;
  2. i genitori anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti;
  3. uno dei figli conviventi, nel caso i precedenti aventi diritto siano in stato di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti;
  4. fratelli e sorelle conviventi, nel caso in cui i precedenti aventi diritto siano in stato di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti;
  5. parenti o affine entro il terzo gravo convivente con la persona in grave disabilità secondo la legge 104 articolo 3 comma 3, solo nel caso in cui tutti gli aventi diritto precedenti siano in uno stato di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti.

Nel caso esposto, se si instaura la convivenza con la madre con disabilità grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, può chiedere il congedo straordinario, anche in presenza del coniuge convivente in quanto affetto da patologie invalidanti gravi.

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Angelina Tortora
Angelina Tortorahttps://bonus24ore.it
Giornalista pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Campania, ragioniera commercialista iscritta all'ordine dei Revisori Legali. Si occupa di tematiche fiscali e previdenziali. Aiuta il Lettore nel disbrigo delle pratiche dalle più semplici alle più complesse. Direttrice di varie testate giornalistiche e impegnata in vari progetti editoriali e sociali.
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