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Cosa prevede il Messaggio INPS n. 558/2026 per gli assegni straordinari e le prestazioni di esodo

Il documento dell’INPS pubblicato il 17 febbraio 2026 ha implicazioni operative per aziende, Fondi di solidarietà e lavoratori. Adeguamento requisiti, Unicarpe aggiornato, comunicazioni di rifiuto: termini diventati fondamentali per capire come muoversi nei prossimi mesi.

Con il Messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026, l’INPS ha dato indicazioni operative precise sul modo in cui procedere per la gestione delle istanze di accompagnamento alla pensione attraverso assegni straordinari o prestazioni di esodo. Questa informativa ha un valore pratico per chi assiste lavoratori prossimi alla pensione e imprese che avviano questi percorsi di uscita anticipata.

Aggiornamento della procedura Unicarpe

L’Istituto ha provveduto ad aggiornare l’applicativo Unicarpe, la piattaforma interna che elabora e gestisce le domande di:
assegni straordinari di sostegno al reddito nei Fondi di solidarietà bilaterali di settore;
prestazioni di esodo per lavoratori prossimi alla pensione.

L’aggiornamento tiene conto dei nuovi requisiti pensionistici legati alla speranza di vita, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026.

Cosa succede se non si soddisfano i requisiti

Se la domanda di prestazione è presentata ma non soddisfa i nuovi requisiti previsti, l’INPS richiede alle proprie strutture territoriali di:
comunicare al datore di lavoro esodante e al lavoratore la reiezione della domanda;
segnalare eventuali disallineamenti tra i dati dichiarati e quelli verificati in sede di liquidazione.

In pratica, se il lavoratore non ha maturato i requisiti di età o contributivi aggiornati per il 2027/2028, la pratica non prosegue e viene formalmente respinta.

Leggi qui tutti gli aggiornamenti INPS:

Quanti anni si va in pensione con l’adeguamento speranza di vita 2027-2028? Tutto ciò che cambia per i lavoratori

Come verificare i nuovi requisiti pensionistici e presentare domanda con le ultime modifiche INPS

Come verificare i nuovi requisiti pensionistici e presentare domanda con le ultime modifiche INPS

Sapere quanto serve per andare in pensione o accedere ai trattamenti di accompagnamento diventa una competenza necessaria. Requisiti contributivi, età anagrafica. La pubblicazione del Messaggio INPS n. 558 aggiorna i requisiti, ma indica anche come operare praticamente, soprattutto per i soggetti coinvolti (aziende aderenti ai Fondi di solidarietà, consulenti del lavoro, lavoratori in uscita).

Controllare i requisiti prima della domanda

La prima cosa da fare per un lavoratore prossimo alla pensione è verificare se soddisfa i nuovi limiti contributivi e anagrafici. Questo può avvenire direttamente attraverso il cassetto previdenziale personale sul sito INPS oppure tramite un consulente del lavoro.

Una volta verificati i requisiti, si può procedere con la presentazione della domanda per:
l’assegno straordinario di sostegno al reddito (se iscritto a un Fondo di solidarietà bilaterale di settore);
la prestazione di esodo (se prevista dal contratto applicabile e normativa di riferimento).

Presentazione e valutazione della domanda
Se la domanda viene inoltrata correttamente con tutti i dati aggiornati, l’INPS utilizzerà la procedura Unicarpe per la gestione. Questa controlla automaticamente i requisiti sulla base delle tabelle aggiornate dalla Legge di Bilancio e dai dati ISTAT.

Nel caso in cui qualcosa non sia allineato (es. requisiti non raggiunti, dati anagrafici non corretti), l’ufficio territoriale INPS è tenuto a comunicare formalmente al datore di lavoro e al lavoratore l’esito negativo della valutazione.

Leggi qui l’ultimo aggiornamento INPS: Quanti anni si va in pensione con l’adeguamento speranza di vita 2027-2028? Tutto ciò che cambia per i lavoratori

Quanti anni si va in pensione con l’adeguamento speranza di vita 2027-2028? Tutto ciò che cambia per i lavoratori

Se lavori da anni, vuoi conoscere quando potrai accedere alla pensione o a strumenti di accompagnamento, ecco cosa devi sapere. 

Le regole per l’accesso alla pensione, così come per gli assegni straordinari e le prestazioni di esodo, si stanno aggiornando sulla base dei dati demografici più recenti. L’Istituto ha reso operativo il nuovo quadro con il Messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026, che recepisce l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Questo significa che, a partire dal 2027 e dal 2028, bisognerà maturare qualche mese in più di contributi o di età anagrafica per poter andare in pensione o accedere ai trattamenti pensionistici anticipati, rispetto a quanto previsto fino al 2025.

L’adeguamento non è automatico e riguarda nello specifico i trattamenti di sostegno al reddito, gli assegni straordinari previsti dai Fondi di solidarietà bilaterali di settore, e le prestazioni di esodo, strumenti che accompagnano il lavoratore verso la pensione con particolari condizioni normative.

Come cambia la pensione dal 2027 e 2028

Secondo quanto stabilito da norme nazionali e confermato da INPS, l’adeguamento alla speranza di vita porterà a un incremento dei requisiti di pensionamento pari a:

• un mese in più nel 2027 per età e contributi rispetto ai requisiti prospettici precedenti.
• tre mesi in più nel 2028 rispetto agli stessi.

Questi incrementi derivano dalla combinazione tra decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Legge di Bilancio 2026 che hanno aggiornato le soglie pensionistiche basate sui dati demografici dell’ISTAT.

Perché sono rilevanti questi cambiamenti

L’adeguamento alla speranza di vita non modifica una sola soglia, ma influenza l’intero percorso previdenziale. Per un lavoratore che mira a una pensione anticipata o di vecchiaia, la differenza di alcuni mesi può significare un cambiamento importante nelle date di uscita, soprattutto in anni in cui la carriera ha già raggiunto lunghezze rilevanti.

Casa assegnata all’ex coniuge e IMU: quando l’imposta non è dovuta (e puoi chiedere il rimborso)

Chi paga davvero l’IMU dopo una separazione? Una domanda che continua a creare confusione tra ex coniugi, Comuni e contribuenti. La risposta, però, è più netta di quanto sembri e può cambiare radicalmente il destino fiscale di chi ha continuato a versare l’imposta senza doverlo fare.

Negli ultimi anni il tema dell’IMU in caso di separazione o divorzio è tornato al centro dell’attenzione, anche per effetto di pronunce della Corte di Cassazione, chiarimenti ministeriali e interpretazioni spesso fraintese. Molti contribuenti si chiedono se l’assegnazione della casa familiare, la residenza anagrafica, la comproprietà o le recenti decisioni giurisprudenziali possano incidere sull’obbligo di pagamento dell’imposta municipale. In questo quadro, parole chiave come abitazione principale, diritto di abitazione, soggettività passiva IMU e rimborso IMU diventano decisive, ma raramente vengono spiegate in modo chiaro e lineare. Proprio qui si gioca la differenza tra un’imposta dovuta e una pagata inutilmente.

Chi è il soggetto passivo IMU quando la casa è assegnata all’ex coniuge

Quando un giudice assegna la casa familiare a uno dei coniugi in sede di separazione, il profilo fiscale dell’immobile cambia radicalmente. Anche se l’abitazione resta in comproprietà, il soggetto tenuto al pagamento dell’IMU diventa esclusivamente il coniuge assegnatario, indipendentemente dalla titolarità della proprietà. Questo principio vale dal momento in cui l’assegnazione produce effetti e non dipende dalla residenza dell’altro coniuge, che risulta del tutto estraneo al tributo.

La normativa IMU oggi vigente riconosce al provvedimento giudiziale di assegnazione un valore fiscale preciso. Il diritto di abitazione che nasce dalla sentenza di separazione assume rilevanza come se fosse un diritto reale, con la conseguenza di spostare interamente la soggettività passiva IMU su chi occupa l’immobile per decisione del giudice. In termini concreti, l’ex coniuge non assegnatario non deve versare nulla, nemmeno in proporzione alla propria quota di proprietà.

Questo meccanismo opera anche quando non ci sono figli e nonostante il testo della legge faccia riferimento al “genitore assegnatario”. Il chiarimento interpretativo ha precisato che il cambio di terminologia non ha modificato il trattamento fiscale delle coppie separate, ma ha solo esteso la disciplina alle coppie non sposate con figli. Per le separazioni, quindi, la regola resta invariata: l’immobile assegnato si assimila ad abitazione principale dell’assegnatario e, se non rientra nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 o A/9, beneficia dell’esenzione IMU.

Perché la Cassazione sulla doppia residenza non c’entra con i separati
Molti contribuenti richiamano recenti decisioni della Corte di Cassazione, spesso collegate alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2022, che hanno riconosciuto l’esenzione IMU a entrambi i coniugi con residenze diverse. Tuttavia, questa giurisprudenza riguarda una fattispecie completamente differente: quella dei coniugi non legalmente separati che, per ragioni personali o lavorative, vivono stabilmente in abitazioni distinte.

Nel caso della separazione legale, l’elemento decisivo non è la residenza, ma l’assegnazione giudiziale della casa familiare. Qui non si discute di doppia abitazione principale, ma di un vero e proprio spostamento dell’obbligo tributario. Per questo motivo, non serve appellarsi alle sentenze sulla doppia residenza: l’esclusione dall’IMU del coniuge non assegnatario esiste già “alla radice”.

Il caso pratico: IMU pagata dal 2020 senza essere dovuta

Una situazione frequente riguarda l’ex coniuge comproprietario che, non vivendo più nell’immobile, ha continuato a pagare l’IMU per anni. In realtà, dal momento dell’assegnazione della casa all’altro coniuge, quell’imposta non risulta dovuta. L’obbligo ricade solo sull’assegnatario e, se l’immobile possiede i requisiti di abitazione principale, nemmeno quest’ultimo deve versarla.

Questo significa che chi ha pagato l’IMU pur essendo non assegnatario può non solo interrompere i versamenti futuri, ma anche chiedere il rimborso delle somme versate entro il limite temporale previsto. La richiesta va presentata al Comune competente, allegando la sentenza di separazione che dimostra l’assegnazione dell’immobile. In questi casi, la pretesa fiscale risulta priva di fondamento fin dall’origine.

Il pagameno dell’IMU dopo la separazione crea dubbi e incertezze

La rilevanza pratica del tema non riguarda solo l’importo dell’imposta, ma anche la corretta gestione dei rapporti con il Comune, l’ISEE, e più in generale la posizione fiscale personale dopo la fine di un matrimonio. Continuare a pagare un’imposta non dovuta espone il contribuente a un danno economico evitabile e alimenta una confusione che la normativa, in realtà, ha già risolto.

Capire chi paga l’IMU sulla casa assegnata all’ex coniuge significa, quindi, chiarire un punto essenziale del diritto tributario locale e rimettere ordine in una delle situazioni più comuni e meno comprese della fiscalità immobiliare italiana.

Ciaspolate in Abruzzo tra boschi innevati, con il profumo di polenta e aperitivi al tramonto: eventi febbraio

In Abruzzo, ciaspolare tra boschi imbiancati, altopiani silenziosi e panorami che spaziano dal Gran Sasso alla Majella significa vivere l’inverno come un’avventura autentica, accessibile a tutti e capace di sorprendere chi ama la natura.

Ciaspole, sentieri, rifugi, profumo di polenta e aperitivi al tramonto: l’Abruzzo propone un inverno di esperienze uniche tra montagna, parchi nazionali e attività all’aria aperta, perfette per famiglie, coppie e appassionati di outdoor. È il momento di scoprire dove, come e perché ciaspolare sulle nevi abruzzesi.

Ciaspolate in Abruzzo: tra boschi innevati e panorami da fiaba

In Abruzzo ciaspolare non è semplicemente camminare sulla neve, ma immergersi in paesaggi che uniscono il fascino delle montagne appenniniche alla tranquillità dei parchi nazionali. Le proposte disponibili per l’inverno 2026 coprono molte aree suggestive della regione, garantendo esperienze adatte a tutti, dai principianti alle famiglie con bambini. A Roccaraso, ad esempio, si parte dal Rifugio Heidi a circa 1.400 metri di quota, attraversando vallate silenziose immerse nei boschi di faggi e con l’opportunità di avvistare cervi nel loro habitat naturale. Il percorso, di circa quattro chilometri e con un lieve dislivello, si svolge in un contesto naturale mozzafiato tra i paesaggi innevati degli Altopiani maggiori d’Abruzzo, e si conclude con la possibilità di un aperitivo o di un momento di relax al centro benessere del luogo, rendendo l’esperienza completa sotto ogni aspetto (organizzazione, paesaggio e convivialità).

Sulla Majella, la montagna madre d’Abruzzo, le ciaspolate offrono scenari altrettanto suggestivi, spesso con vista sul mare all’orizzonte. I sentieri intorno alla zona di Passo Lanciano o Mammarosa/Passo Lanciano conducono attraverso boschi di abeti e faggete imbiancate, con la possibilità di fermarsi per una polenta in rifugio o un aperitivo panoramico al tramonto. Queste escursioni, progettate per essere accessibili a chiunque sia in buona forma, combinano natura, gusto e relax con visite a centri benessere e momenti conviviali in baita dopo la camminata.

Non mancano le esperienze sul Gran Sasso, dove la piana di Campo Imperatore, definita il “Tibet d’Abruzzo”, invita chi ama grandi spazi nevosi a ciaspolare tra vette maestose e silence assoluto. Da qui si ammirano le cime più alte dell’Appennino, con percorsi turistici di circa quattro chilometri adatti a tutti, compresi i bambini in buona salute. Anche in questo caso la ciaspolata si svolge con guide esperte e può essere svolta con il proprio cane al guinzaglio, per chi desidera condividere l’esperienza con il proprio amico a quattro zampe.

Le ciaspolate del calendario invernale abruzzese includono anche varianti tematiche e stagionali, con itinerari che uniscono l’escursione sulla neve a momenti di piacere e relax: dalla polenta in rifugio alle ciaspolate serali di San Valentino con cena finale, fino a proposte che abbinano passeggiate guidate e centri benessere, pensate per trasformare una gita in montagna in un weekend completo di esperienza locale.

Queste attività, pur essendo classificate come turistiche e adatte a tutti, permettono di vivere l’Abruzzo innevato con lentezza e consapevolezza, apprezzando non solo lo sforzo fisico ma anche la ricchezza paesaggistica e culturale di una regione dove l’inverno si presta a essere esplorato passo dopo passo con le ciaspole.

Per prenotare la tua avventura, ecco due siti a cui puoi chiedere: Abruzzo Adventures e Majellando

Auto con legge 104 e IVA agevolata al 4%: il Fisco chiarisce la documentazione necessaria per evitare la restituzione dei soldi

Tanti i dubbi sulle agevolazioni fiscali per disabili per l’acquisto di un’auto. Di recente l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello, chiarendo quale documentazione da diritto alle agevolazioni.

Nello specifico, una sentenza del Tribunale può accertare la disabilità, ma non sempre basta per ottenere le agevolazioni fiscali. Sul fronte dell’IVA agevolata al 4%, il confine tra diritto sanitario e requisito tributario resta netto e può fare la differenza al momento dell’acquisto di un veicolo.

Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ridefinisce il valore del decreto di omologa e della sentenza giudiziaria, con effetti concreti sull’accesso ai benefici fiscali e sulle scelte future dei contribuenti.

IVA agevolata disabili: quando la sentenza del giudice non basta per ottenere il 4%.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 19 del 27 gennaio 2026, ha chiarito la documentazione la valenza fiscale del decreto di omologa o della sentenza del Tribunale, ai fini del riconoscimento dei benifici fiscali. Il caso esaminato riguarda un persona con disabilità (legge 104/92 articolo 3 comma 3), riconosciuta da sentenza del Tribunale del 2011. Il Giudice, aveva accolto la perizia medica che descrivevauna grave limitazione psicomotoria, con disorientamento, deficit mnemonici e impossibilità di deambulare autonomamente.

Nel 2021 la persona aveva già acquistato un’autovettura beneficiando dell’IVA al 4% e dell’esenzione dal bollo auto. In vista della sostituzione del veicolo, il contribuente ha chiesto conferma della possibilità di accedere nuovamente all’agevolazione, dichiarando che le condizioni sanitarie risultano invariate.

Decreto di omologa e requisiti fiscali: cosa chiede davvero il Fisco

Nel rispondere all’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 4 del D.L. 5/2012, che disciplina la documentazione necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in favore delle persone con disabilità. La norma attribuisce un ruolo centrale ai verbali delle commissioni mediche integrate ASL-INPS, unici atti idonei a certificare, con valore fiscale, la presenza dei requisiti sanitari richiesti anche ai fini tributari.

Secondo le Entrate, una sentenza del Tribunale o un decreto di omologa, pur accertando lo stato di handicap grave, non risultano automaticamente sufficienti per ottenere l’IVA agevolata se non contengono un riferimento esplicito alle norme fiscali che attribuiscono il beneficio. Nel caso esaminato, la sentenza non menziona la disciplina tributaria né richiama il decreto che regola l’accesso alle agevolazioni. Per questo motivo, la documentazione presentata non consente di applicare l’aliquota IVA del 4% per l’acquisto del nuovo veicolo.

Il chiarimento introduce una distinzione netta tra accertamento sanitario e riconoscimento fiscale. Il provvedimento giudiziario può costituire titolo valido solo quando attesta in modo inequivocabile le condizioni sanitarie previste dalla normativa fiscale e richiama espressamente le disposizioni che regolano i benefici tributari. In assenza di questi elementi, il contribuente deve rivolgersi all’INPS per ottenere un nuovo verbale medico integrato, anche se dispone già di una sentenza favorevole.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che, per l’IVA agevolata sui veicoli, i requisiti sanitari devono emergere chiaramente dal verbale ASL-INPS. Tra questi rientrano la grave limitazione della capacità di deambulazione, le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, la cecità o la sordità totale e l’handicap psichico o mentale con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Senza una certificazione conforme sotto il profilo fiscale, il diritto all’agevolazione non matura, anche in presenza di un accertamento giudiziario dello stato di disabilità.

Il chiarimento assume un rilievo pratico significativo per contribuenti e professionisti. Nel passaggio dal riconoscimento sanitario al beneficio fiscale, la forma e il contenuto della documentazione risultano decisivi. Una sentenza può tutelare sul piano dei diritti, ma non sempre soddisfa le esigenze del Fisco, che richiede atti specifici e puntuali per concedere le agevolazioni disabili previste dalla normativa tributaria.

È vero che devo attendere 7 mesi in più per andare in pensione? Ecco come cambia l’età pensionabile

Sette mesi in più prima della pensione: un orologio che avanza lentamente ma senza fermarsi. Le proiezioni ufficiali ridisegnano l’età pensionabile fino al 2031 e mostrano come i prossimi anni potrebbero incidere concretamente sulle scelte dei lavoratori. Numeri, tempi e scenari che parlano al presente, non solo al futuro.

Un Lettore ci chiede: “È vero che per andare in pensione devo aspettare 7 mesi in più? L’età pensionabile non sarà più 67 anni? “

Rispondiamo a questa domanda in base alle nuove stime ufficiali sull’età pensionabile, che tracciano un percorso graduale ma continuo, che riguarda milioni di lavoratori e lavoratrici. Non si tratta di ipotesi astratte, ma di proiezioni costruite su basi statistiche consolidate, capaci di incidere sulle decisioni individuali e sulla sostenibilità del sistema previdenziale.

Pensioni e aspettative di vita: perché l’età potrebbe salire ancora

Il meccanismo che lega i requisiti pensionistici alle aspettative di vita rappresenta uno dei pilastri dell’attuale sistema previdenziale. Dopo la fase di rallentamento registrata durante la pandemia, le proiezioni indicano un ritorno a un graduale aumento dei requisiti già nel breve periodo. Secondo le stime ufficiali, entro il 2031 l’età per la pensione di vecchiaia potrebbe crescere complessivamente di sette mesi, frutto di più scatti distribuiti nel tempo.

Questo aumento non risulta automatico né già fissato in modo definitivo. Ogni adeguamento nasce dall’elaborazione dei dati demografici e viene poi recepito attraverso specifici provvedimenti. Tuttavia, la traiettoria delineata consente di comprendere l’ordine di grandezza dei cambiamenti attesi e il loro possibile impatto sui lavoratori.

Dal 2027 al 2028: il primo snodo dei requisiti pensionistici

Il primo passaggio rilevante riguarda il biennio 2027-2028. Le proiezioni indicano un incremento complessivo di tre mesi, inizialmente previsto per il 2027 ma successivamente ripartito su due anni. In questo scenario, la pensione di vecchiaia arriverebbe a 67 anni e 1 mese nel 2027, per poi salire a 67 anni e 3 mesi nel 2028, sempre subordinatamente alla conferma dei dati demografici ufficiali.

Per la pensione anticipata, invece, gli adeguamenti incidono sui requisiti contributivi. Con le soglie attuali di riferimento, un primo aumento di un mese nel 2027 porterebbe i requisiti a 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Se l’incremento complessivo di tre mesi trovasse applicazione dal 2028, i requisiti salirebbero rispettivamente a 43 anni e 1 mese e 42 anni e 1 mese.

Le proiezioni fino al 2031: cosa potrebbe cambiare davvero

Guardando oltre il 2028, lo scenario demografico mediano prevede ulteriori due scatti. Il primo, stimato per il 2029, comporterebbe un aumento di due mesi, portando la pensione di vecchiaia a 67 anni e 5 mesi. Un ulteriore incremento di due mesi risulta ipotizzato anche per il 2031, con un requisito anagrafico che arriverebbe a 67 anni e 7 mesi.

A parità di regole, anche la pensione anticipata seguirebbe lo stesso andamento in termini di mesi aggiuntivi, applicati alle soglie contributive di riferimento. Nel complesso, il percorso delineato mostra come l’aumento non avvenga in modo improvviso, ma attraverso aggiustamenti progressivi legati all’evoluzione della popolazione.

Un caso pratico: come incidono sette mesi in più sulle scelte individuali
Immaginare un lavoratore prossimo ai 67 anni aiuta a comprendere il peso concreto di questi numeri. Chi oggi pianifica l’uscita dal lavoro contando su una determinata data potrebbe trovarsi, nei prossimi anni, a dover posticipare la pensione di qualche mese. Anche un aumento apparentemente contenuto, come sette mesi complessivi, può incidere sulla programmazione personale, sul reddito atteso e sulle decisioni legate al lavoro negli ultimi anni di carriera.

Sostenibilità e fattori ESG: rivoluzionano il valore degli immobili e cambia il Property Value

Nel real estate italiano ed europeo l’efficienza energetica, i rischi climatici e le pratiche di governance non sono più “optional”. Oggi questi fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) pesano sul valore reale degli immobili e sulla capacità di ottenere credito. La sostenibilità trasforma così le stime immobiliari e disegna un nuovo paradigma per banche, periti e investitori.

Integrare gli ESG nella stima del property value non è solo una tendenza, ma una necessità normativa, finanziaria e di mercato. La sostenibilità influisce sui rischi ambientali, sulla resilienza degli asset immobiliari e sulle nuove regole europee di valutazione.

ESG e Property Value: cosa cambia davvero nel real estate

La rilevanza degli ESG nel settore immobiliare cresce con forza, perché ormai questi criteri incidono non soltanto sulle pratiche operative di sostenibilità, ma sul valore di mercato degli immobili e sulla gestione del rischio di credito.

In passato, le valutazioni immobiliari si basavano quasi esclusivamente sul prezzo di mercato storico e su comparazioni statiche. Oggi, invece, si guarda alla resilienza futura degli asset: quanto sarà sostenibile nel tempo un immobile esposto ai cambiamenti climatici, all’efficienza energetica o ai fattori sociali legati al contesto urbano? Queste domande entrano prepotentemente nelle metodologie di stima, rendendo la sostenibilità un elemento centrale del property value.

Un esempio concreto di questa trasformazione normativa è l’introduzione, nel quadro europeo, del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3). Con l’entrata in vigore di questa normativa, gli istituti di credito non si limitano più a guardare al semplice valore di mercato dell’immobile fornito come garanzia. Ora devono considerare un valore di tipo prudenziale e sostenibile, in grado di riflettere anche i rischi legati agli ESG – come i rischi fisici (sismico, idrogeologico, alluvionale), quelli di transizione normativa e le variabili legate alla sostenibilità operativa dell’edificio.

Messaggio INPS: cambia l’lSEE 2026 per famiglie e inclusione sociale, le novità da considerare

Il messaggio INPS n. 102 pubblicato oggi, 12 gennaio 2026, contiene indicazioni sul nuovo  ISEE 2026, la svolta silenziosa per le famiglie e l’inclusione. 

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un nuovo ISEE pensato per le famiglie e l’inclusione sociale. Una modifica tecnica solo in apparenza, che incide su casa, figli e accesso a prestazioni chiave. La legge di Bilancio 2026 ridisegna soglie e criteri, aprendo spazi più ampi per l’accesso agli aiuti.

La legge di Bilancio 2026, l’ISEE, le prestazioni familiari, l’inclusione sociale e il ruolo dell’INPS si intrecciano in una riforma che passa dai numeri ma produce effetti concreti. Dietro soglie più alte e nuove scale di equivalenza si muove un cambio di prospettiva che riguarda assegno di inclusione, assegno unico, bonus asilo nido e bonus nuovi nati.

Nasce l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

L’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce, a partire dal 1° gennaio 2026, un nuovo indicatore della situazione economica equivalente: l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. La norma opera nelle more dell’aggiornamento del Regolamento ISEE previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e si applica solo a un perimetro definito di prestazioni erogate dall’Istituto.

Il nuovo ISEE riguarda l’assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro, l’assegno unico e universale per i figli a carico, il bonus asilo nido e il bonus nuovi nati. Per tutte le altre prestazioni continuano a valere gli indicatori già in uso. La scelta del legislatore punta a rendere più favorevole l’accesso agli strumenti di sostegno destinati ai nuclei con figli e a quelli esposti a fragilità economiche e sociali.

Casa di abitazione e figli: soglie più alte e nuove maggiorazioni

Il cuore della riforma riguarda il modo in cui l’ISEE considera l’abitazione principale e la composizione del nucleo familiare. Per il calcolo del nuovo indicatore, la franchigia sulla casa di abitazione sale a 91.500 euro. Il valore aumenta a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane individuate dalla legge n. 56 del 2014, come Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. A questa soglia si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, valido per tutti i nuclei.

Cambia anche la scala di equivalenza, che misura il peso dei componenti del nucleo sul valore finale dell’ISEE. Le maggiorazioni diventano più favorevoli per le famiglie con figli e crescono progressivamente al crescere del numero dei minori presenti. Questo intervento riduce l’indicatore finale e amplia la platea di chi può rientrare nei requisiti economici richiesti per le prestazioni legate alla famiglia e all’inclusione.

Come funziona nella fase transitoria e cosa succede alle domande

In attesa dell’aggiornamento ufficiale della Dichiarazione sostitutiva unica, dell’attestazione ISEE e delle relative istruzioni, l’INPS ha già adeguato le proprie procedure. Dal 1° gennaio 2026 il sistema consente il calcolo automatico dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per tutte le DSU presentate da quella data. Nei moduli dichiarativi risulta ora possibile indicare correttamente anche i nuclei con due figli conviventi, elemento essenziale per applicare le nuove maggiorazioni.

Poiché il nuovo indicatore risulta più favorevole rispetto agli ISEE utilizzati fino al 31 dicembre 2025, l’Istituto sospende temporaneamente le domande di assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro e bonus nuovi nati che rischierebbero un esito negativo sulla base dell’ISEE 2026 ordinario. Una volta completati gli aggiornamenti, l’INPS ricalcola automaticamente l’indicatore e ridefinisce le prestazioni, riconoscendo importi più favorevoli quando il nuovo ISEE lo consente.

Per l’assegno unico, invece, le mensilità di gennaio e febbraio 2026 continuano a basarsi sull’ISEE valido al 31 dicembre 2025, mantenendo una linea di continuità nella fase di avvio del nuovo sistema.

Un caso pratico: perché il nuovo ISEE può fare la differenza

Per una famiglia con figli proprietaria della casa in cui vive, il nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione può ridurre sensibilmente il valore dell’indicatore. Una franchigia più alta sull’abitazione e una scala di equivalenza rafforzata abbassano l’ISEE finale e possono consentire l’accesso o un importo maggiore di assegno unico, bonus asilo nido o assegno di inclusione. La riforma non crea nuove prestazioni, ma modifica il modo in cui lo Stato misura la condizione economica, spostando l’equilibrio a favore dei nuclei con figli e dei contesti urbani più costosi.

L’ISEE 2026, nella sua nuova declinazione, diventa così uno strumento più aderente alla realtà delle famiglie e segna un passaggio chiave nel sistema di welfare, destinato a incidere in modo concreto sulle scelte e sulle tutele di milioni di cittadini.

Cumulo dei contributi e pensione anticipata a 64 anni: il dettaglio che può cambiare tutto

Il tema del cumulo contributivo torna al centro del dibattito previdenziale, soprattutto per chi ha carriere frammentate tra più gestioni. La pensione anticipata contributiva a 64 anni sembra una strada possibile, ma nasconde limiti poco conosciuti. 

La pensione anticipata contributiva, il cumulo dei contributi, le gestioni previdenziali INPS e le Casse professionali rappresentano oggi uno dei nodi più complessi del sistema pensionistico italiano.

Sempre più lavoratori con carriere discontinue, spesso interamente nel regime contributivo, cercano risposte su come valorizzare i versamenti effettuati nel tempo. Tra le domande più frequenti emerge quella sulla possibilità di andare in pensione a 64 anni sommando contributi accreditati in più enti. Una possibilità che, sulla carta, sembra coerente con la logica del sistema contributivo, ma che nella pratica incontra ostacoli normativi precisi. Proprio su questo punto si concentra un chiarimento fondamentale che riguarda direttamente Gestione separata INPS, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Inarcassa.

Pensione anticipata contributiva a 64 anni e cumulo: cosa non è possibile fare

Un lettore, chiede se possa utilizzare il cumulo gratuito dei contributi per accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, avendo versamenti non coincidenti presso la Gestione separata INPS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Inarcassa, con dodici anni di contribuzione nella Cassa degli ingegneri e architetti. Il dubbio riguarda anche la possibilità di ricevere, in caso di pensionamento, una quota di trattamento a carico di Inarcassa.

La risposta è negativa. La pensione anticipata contributiva a 64 anni, introdotta dall’articolo 24, comma 11, del decreto-legge 201/2011, non consente l’utilizzo del cumulo dei periodi assicurativi. Il divieto vale anche quando tutta la contribuzione risulta successiva al 1° gennaio 1996, quindi anche per i cosiddetti contributivi puri. Questo significa che i versamenti effettuati nelle diverse gestioni non possono essere sommati per raggiungere i requisiti richiesti da questa specifica forma di uscita anticipata.

Il cumulo contributivo, disciplinato dalla legge 228/2012, opera solo per determinate prestazioni pensionistiche e non ha portata universale. La normativa lo ammette per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata ordinaria basata sull’anzianità contributiva, per le pensioni ai superstiti e per alcune formule sperimentali come Quota 100 e Quota 103. Restano invece escluse le misure di flessibilità in uscita che prevedono requisiti autonomi e non cumulabili, tra cui rientrano sia Opzione Donna sia la pensione anticipata contributiva a 64 anni.

Di conseguenza, chi possiede contributi distribuiti tra INPS e Inarcassa non può utilizzare il cumulo per anticipare l’uscita a 64 anni e, proprio per questo motivo, non può ottenere alcuna quota di pensione Inarcassa nell’ambito di questa prestazione. Ogni gestione resta separata e i contributi maturati nella Cassa professionale potranno trovare valorizzazione solo all’interno delle prestazioni che ne consentono l’utilizzo secondo le regole vigenti.

Il caso evidenzia un aspetto spesso sottovalutato del sistema previdenziale italiano: non tutte le pensioni consentono di “fare massa” con i contributi versati nel tempo. Conoscere in anticipo i limiti del cumulo previdenziale diventa quindi essenziale per pianificare correttamente l’uscita dal lavoro ed evitare aspettative che la normativa, oggi, non consente di soddisfare.