Esaminiamo come chiedere al datore di lavoro un congedo retribuito anche senza legge 104 e handicap grave.
I giorni di assenza sono retribuiti ed è possibile chiedere il congedo ogni anno, analizziamo cosa prevede la normativa rispondendo al quesito di una nostra Lettrice.
Congedo retribuito senza legge 104: è possibile ottenerlo?
“Buongiorno, ho mia sorella affetta da una patologia grave e le è stata riconosciuta la legge 104/1992. Attualmente lavora e, da circa quattro mesi, sta seguendo delle terapie sperimentali per la sua patologia. Al lavoro le hanno suggerito che potrebbe richiedere un congedo per cure nei giorni di assenza legati alle terapie. Vorrei sapere se questa possibilità è effettivamente prevista dalla normativa e, in tal caso, quali sono i requisiti e la procedura da seguire. Grazie”
Congedo retribuito di 30 giorni: la normativa
Gentile Lettrice, il D.Lgs. 119/2011 riconosce ai lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, oggi identificati come persone con disabilità di origine civile ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 62/2024, il diritto a usufruire di un congedo per cure fino a un massimo di 30 giorni per anno solare. Questo beneficio è indipendente dal riconoscimento della legge 104/1992 e non incide sul periodo di comporto per malattia.

I 30 giorni sono frazionabili ma non cumulabili negli anni successivi e possono essere richiesti esclusivamente per trattamenti strettamente necessari e non rinviabili, correlati alla patologia invalidante riconosciuta. Le cure devono essere prescritte da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica, attestando la loro necessità in relazione alla patologia.
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Come chiederlo al datore di lavoro
Per ottenere il congedo, il lavoratore deve presentare una richiesta al proprio datore di lavoro, specificando la necessità delle cure in relazione alla propria patologia e allegando il certificato del medico curante, con l’indicazione dei giorni richiesti.
Al rientro in servizio, sarà necessario fornire la documentazione o l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha eseguito le cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, è possibile presentare un’attestazione cumulativa per giustificare l’assenza.
Il periodo di congedo per cure è equiparato alle assenze per malattia, pertanto il lavoratore ha diritto a una retribuzione calcolata secondo le stesse regole previste per le assenze per malattia.
Fonte: circolare INPS n. 1 del 4/01/1989
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