L’Agenzia delle Entrate spiega come ottenere la doppia detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche su spazi esterni comuni a due edifici con unico accesso carrabile e pedonale. Scopri come funziona e quali sono i requisiti.
Eliminazione delle Barriere Architettoniche: Il Quadro Normativo
La detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, introdotta dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e confermata fino al 31 dicembre 2025, rappresenta un importante incentivo per chi intende migliorare l’accessibilità degli immobili esistenti.
Il beneficio si applica agli interventi realizzati su edifici già esistenti, finalizzati al superamento di ostacoli fisici che limitano o impediscono l’autonomia di persone con disabilità o ridotta mobilità.
A partire dal 30 dicembre 2023, con l’entrata in vigore del DL n. 212/2023, il perimetro dell’agevolazione è stato ridotto, limitandosi agli interventi relativi a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Tuttavia, la normativa precedente continua ad applicarsi per:
- lavori con titolo abilitativo presentato prima del 30 dicembre 2023;
- interventi già iniziati;
- lavori per cui esiste un accordo vincolante con acconto versato, stipulato prima dell’entrata in vigore del DL 212/2023.
Il caso specifico: due edifici, accesso unico, doppia agevolazione
Con la risposta n. 89/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto importante per chi possiede più unità immobiliari su un lotto con accesso carrabile e pedonale comune.
Nel caso in esame, il contribuente ha avviato interventi per realizzare percorsi esterni accessibili e automatizzare i cancelli, in conformità con il DM 236/1989, su un complesso costituito da due fabbricati autonomamente accatastati (uno di categoria B/5 e uno di categoria C/6), ma con accesso in comune.
L’intervento, pur riguardando spazi esterni condivisi, è finalizzato a migliorare l’accessibilità per entrambe le unità.
Limite di spesa e detrazione ammessa: il doppio beneficio
Secondo l’Agenzia, in presenza di due edifici distinti dal punto di vista catastale, anche se serviti da spazi comuni, il limite massimo di spesa agevolabile si applica per ciascun fabbricato. Nello specifico:
- detrazione del 75% ai sensi dell’art. 119-ter DL Rilancio;
- limite massimo di spesa per edificio: 50.000 euro;
- totale detraibile per il complesso immobiliare: 100.000 euro.
Questa interpretazione consente, di fatto, una doppia detrazione anche per interventi su spazi condivisi, purché gli immobili siano accatastati separatamente e rientrino tra quelli agevolabili.
Detrazione al 75%: opportunità da non Perdere
L’eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta non solo un dovere civico e sociale, ma anche un’occasione concreta per valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.
Grazie a questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, chi possiede più unità immobiliari su un unico lotto può beneficiare di una doppia detrazione del 75%, anche se gli interventi riguardano aree esterne comuni.
Per ottenere il beneficio è fondamentale:
- che i fabbricati siano autonomamente accatastati;
- che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa per l’applicazione del regime agevolato previgente.

