La NASpI da accesso a Quota 41? Sì ma bisogna attendere 3 mesi

Molti contribuenti si chiedono se dopo la percezione della NASpI sia possibile presentare domanda per Quota 41. Ecco la verità.

Quota 41 è uno degli strumenti che consente l’accesso anticipato alla pensione. È, però, riservato solo ai cd. precoci, ossia coloro che hanno iniziato a lavorare molto giovani e che hanno accumulato almeno 12 mesi di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età. Consente di uscire dal mondo del lavoro al raggiungimento dei 41 anni di età contributiva, a prescindere da quella anagrafica.

Quota 41 è, inoltre, riservata a coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

  • disoccupati;
  • caregivers da almeno sei mesi di un familiare disabile grave;
  • invalidi almeno al 74%;
  • addetti ai lavori gravosi, che hanno svolto tale attività negli ultimi 10 anni o per almeno sei anni negli ultimi sette.

Ma i disoccupati che hanno terminato l’erogazione della NASpI e si trovano nelle condizioni di poter richiedere il pensionamento anticipato, subiscono delle penalizzazioni? Ecco cosa stabilisce la normativa.

Leggi anche: “Pensione Quota 41 precoci per scadenza di contratto a termine: è ammessa dalla legge?

NASpI e Quota 41: come agiscono le finestre mobili

Se si presenta la domanda per Quota 41 dopo il periodo di NASpI bisogna attendere una finestra di tre mesi per il pagamento della prima rata di pensione. Nel caso in cui l’accredito dovesse slittare, tuttavia, gli interessati avranno diritto agli arretrati, spettanti a partire dalla data di decorrenza originaria dopo i tre mesi fino al primo pagamento.

Durante la finestra, inoltre, il contribuente può continuare a lavorare e a ricevere l’ordinario stipendio; se, però, smette prima della decorrenza dell’assegno pensionistico, non potrà contare su alcun reddito.

In ogni caso, il pagamento della NASpI si interrompe non con il pagamento della prima rata di pensione ma alla maturazione dei presupposti per la stessa. Anche se potrebbe sembrare un errore, tale meccanismo è previsto direttamente dalla legislazione previdenziale.

L’erogazione della NASpI, infatti, non è consentita una volta maturata la decorrenza della pensione. Durante la finestra mobile trimestrale, la prestazione non può essere pagata.

Antonia Festa
Antonia Festahttps://bonus24ore.it/
Sono una giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Campania e una giurista con una forte passione per l’economia, la previdenza e la finanza. Scrivo articoli su tematiche economiche e previdenziali, cercando sempre di approfondire e analizzare gli aspetti legali e finanziari. Nel lavoro da copywriter, il focus su questi ambiti mi permette di coltivare ed approfondire il mio interesse per il diritto.
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