Una Circolare INPS elenca le ipotesi in cui si possono sommare i permessi e i congedi previsti dalla Legge 104.
La Legge 104 prevede due fondamentali agevolazioni per i lavoratori dipendenti affetti da disabilità o che svolgono il ruolo di caregivers di disabili gravi: i permessi e il congedo straordinario.
I permessi 104 consistono in giorni di assenza giustificata e retribuita dal lavoro (frazionabili anche in ore), mentre il congedo straordinario è un periodo di assenza retribuita non superiore a due anni. Ma si possono ottenere entrambe le agevolazioni nello stesso momento, da parte dello stesso soggetto? Si tratta di uno dei dubbi più frequenti tra gli interessati.
Proviamo a dissipare tutti i dubbi dei nostri Lettori, richiamando una fondamentale Circolare emanata dall’INPS, che evidenza il corretto utilizzo sia dei permessi sia del congedo straordinario Legge 104.
Legge 104: in cosa consistono i permessi e il congedo straordinario?
I lavoratori dipendenti (privati e pubblici) disabili gravi o i loro familiari caregivers, ai sensi dell’art. 33 della Legge 104 del 1992, possono beneficiare di tre giorni al mese di assenza retribuita dal lavoro, frazionabile in ore, oppure di permessi orari. Nel dettaglio, hanno la facoltà di richiedere due ore di assenza al giorno, se l’orario di lavoro è superiore a sei ore, oppure un’ora di permesso, se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore.
Il congedo straordinario, invece, consiste in un periodo massimo di due anni, frazionabile anche a giorni, che spetta ai dipendenti che prestano assistenza a familiari disabili gravi, che hanno, dunque, diritto non solo a preservare il posto di lavoro ma anche a percepire la normale retribuzione durante l’assenza (sotto forma di indennità).
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Cumulo permessi 104 e congedo biennale: l’INPS spiega quando è consentito
Le due agevolazioni previste dalla Legge 104 possono essere cumulate? Possono, cioè, essere fruite entrambe nello stesso momento? I chiarimenti su questa delicata questione arrivano direttamente dall’INPS.
L’Istituto di Previdenza, infatti, con la Circolare n. 53 del 29 aprile 2008, ha risolto la questione, specificando che i permessi e il congedo biennale sono cumulabili da parte dello stesso beneficiario. Tale diritto, tuttavia, incontra un limite “temporale”.
Nel dettaglio, le misure vanno fruite in giorni differenti. Cosa significa? Che le giornate di permesso 104 e quelle di congedo straordinario non possono essere le stesse. Solo se si rispetta questa condizione è ammessa la cumulabilità tra le due misure.
In conclusione, i lavoratori dipendenti che assistono un familiare affetto da disabilità grave hanno il diritto di richiedere nello stesso periodo sia i permessi sia il congedo, ma in giorni diversi. Per un’analisi approfondita del tema, invitiamo i gentili Lettori a consultare il testo completo della Circolare INPS.

